
DECRETO-LEGGE N. 158, 13 SETTEMBRE 2012
(Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13.09.12, Art.3, Comma 1)
Art 3. Responsabilita’ professionale dell’esercente le professioni sanitarie
1. Fermo restando il disposto dell’articolo 2236 del codice civile, nell’accertamento della colpa lieve nell’ attivita’ dell’esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell’articolo 1176 del codice civile, tiene conto in particolare dell’osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunita’ scientifica nazionale e internazionale. Pertanto la Linea guida n,21 dell’ISS sul trattamento dell’autismo può contare su una maggiore forza, poichè il medico che se ne allontana può essere accusato anche nel caso di colpa lieve, con le conseguenze di obbligo di risarcimenti da pagare. E’ una buona norma che da un lato tranquillizza i medici aggiornati che si attengono alle linee guida e dall’altro facilita le richieste di risarcimento dei malati che hanno ricevuto danni da comportamenti “devianti” dei sanitari. I ciarlatani che speculano sulla malattia vendendo interventi non efficaci rischiano più di prima di dovere pagare risarcimenti e questo può essere un disincentivo efficace alle loro pratiche, stante che la loro motivazione principale è il profitto. Anche i sanitari onesti che non applicano le linee guida rischiano, con il loro comportamento omissivo, di dovere risarcire i danni derivanti dal mancato miglioramento del paziente.
Fonte: Normattiva.it